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I valori indicati nel primo comma dell'art. 10 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, sono elevati, rispettivamente, a lire 2.500.000 e a lire 400.000.

Testo in vigore dal 7 giugno 1954 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-04-26;251~art4 · fonte del testo