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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

[2]RE D'ITALIA

[3]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[5]Articolo unico.

[6]Il capoverso dell'art. 8 della legge 6 dicembre 1888, n. 5825, e' modificato nel seguente modo:

[7]Per le decisioni a sezioni unite presso la Corte medesima, quando si tratti di causa penale si uniscono le due sezioni penali e quando si tratti di causa civile si uniscono alla sezione civile consiglieri addetti alle sezioni penali.

[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[9]Data a Roma, addi' 2 luglio 1905.

[10]VITTORIO EMANUELE

[11]C. Finocchiaro-Aprile.

[12]Visto, Il guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.

Testo in vigore dal 4 luglio 1905 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1905-07-02;296~art1 · fonte del testo

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