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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Il capoverso dell'art. 8 della legge 6 dicembre 1888, n. 5825, e' modificato nel seguente modo:
[7]Per le decisioni a sezioni unite presso la Corte medesima, quando si tratti di causa penale si uniscono le due sezioni penali e quando si tratti di causa civile si uniscono alla sezione civile consiglieri addetti alle sezioni penali.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 2 luglio 1905.
[10]VITTORIO EMANUELE
[11]C. Finocchiaro-Aprile.
[12]Visto, Il guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 4 luglio 1905 al 16 dicembre 2009
