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Quando il titolare delle facolta' di cui negli articoli 1, 2 e 11 del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, sia scomparso in guerra o per fatto di guerra o comunque connesso alla guerra, o sia stato fatto prigioniero, o sia stato internato o deportato, e non se ne abbiano notizie dall'entrata in vigore del Trattato di pace, le facolta' stesse, riguardo alla di lui moglie ed ai suoi figli minori non emancipati nati dal matrimonio che posseggano la di lui cittadinanza, verranno esercitate dalla moglie stessa, a pena di decadenza, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 2 dicembre 1950 al 22 dicembre 2008
