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E' salvo al titolare delle facolta' di cui al precedente articolo, limitatamente al suo personale stato di cittadinanza, l'esercizio delle facolta' anzidette entro i termini di cui all'art. 3 del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23.
Testo in vigore dal 2 dicembre 1950 al 22 dicembre 2008
