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In caso di contestazioni sulla sussistenza delle condizioni indicate nell'art. 1 della presente legge decidera' il Ministro per l'interno, osservando gli articoli 6 a 10 del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23.

Testo in vigore dal 2 dicembre 1950 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1950-11-16;927~art3 · fonte del testo