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[1]A fine di assicurare l'effettiva concessione ai sottufficiali degli impieghi loro riservati dalle vigenti leggi, tutti i ministri dovranno al primo d'ogni mese trasmettere al ministro della guerra l'elenco dei posti di competenza dei sottufficiali, resisi vacanti nel rispettivo dicastero.

[2]Uguale comunicazione sara' fatta alla Corte dei conti, affinche' essa si assicuri dell'esatta osservanza delle leggi medesime.

[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[4]Data a Roma, addi' 25 maggio 1905.

[5]VITTORIO EMANUELE.

[6]E. Pedotti.

[7]Visto, Il guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.

Testo in vigore dal 31 maggio 1905 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1905-05-25;211~art3 · fonte del testo