Il decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 752, e' ratificato con la seguente modificazione: Art. 1. - E' sostituito dal seguente "I direttori di scuole tecniche industriali, che abbiano gia' conseguito la qualifica di titolare nelle scuole di tirocinio ad orario ridotto e nei laboratori-scuola, con provvedimento ministeriale e in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono inquadrati, anche se sprovvisti di laurea, nel ruolo dei direttori di scuola tecnica industriale e collocati nel gruppo A, grado 70, con il trattamento economico e lo sviluppo di carriera di cui alla tabella A, allegata alla legge 15 giugno 1931, n. 889".

Testo vigente dal 18 aprile 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-03-20;233~artunico · fonte del testo