[1]Il ruolo organico del personale direttivo ed ispettivo delle scuole elementari, stabilito col decreto legislativo 25 febbraio 1948, n. 264, e' modificato come appresso, in base al numero dei posti fissati dal decreto interministeriale 27 luglio 1950, in applicazione dell'art. 15 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947, n. 555:

[2]Grado Qualifica Posti ----------------------------------------------------------------- 6° - Ispettori scolastici............... n. 281

[3]7°-8° - Direttori didattici.............. " 2.121 ------ n. 2.402 ------ 1

[4]Ai direttori didattici durante il periodo di prova e' attribuito lo stipendio massimo del grado 8°. Superato il periodo di prova sono promossi al grado 7°. Gli ispettori scolastici sono iscritti nel ruolo al grado 6°. Al grado di ispettore scolastico sono promossi, per merito comparativo, i direttori didattici di grado 7° che abbiano almeno quattro anni di anzianita' in questo grado.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 362

1

Il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 362 ha disposto (con l'art. 6, comma 4) che "l'organico dei direttori didattici di cui alla legge 10 aprile 1954, n. 164, e' stabilito in 2371 posti dal 1 ottobre 1957, in 2621 posti dal 1 ottobre 1958 e in 2871 posti dal 1 ottobre 1959"

Testo vigente dal 19 giugno 1957

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 giugno 1957

Confronto con la versione in vigore dal 10 maggio 1954 al 19 giugno 1957.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 362

    Il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 362 ha disposto (con l'art. 6, comma 4) che "l'organico dei direttori didattici di cui alla legge 10 aprile 1954, n. 164, e' stabilito in 2371 posti dal 1 ottobre 1957, in 2621 posti dal 1 ottobre 1958 e in 2871 posti dal 1 ottobre 1959"

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1954-04-10;164~art1 · fonte del testo