Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1278, e' ratificato con le seguenti modificazioni: Art. 1. - Il primo comma e' sostituito dai seguenti: "Gli istruttori pratici e le istruttrici pratiche delle scuole di avviamento professionale assumono la qualifica di insegnanti tecnici pratici. La locuzione "scuola di avviamento professionale" comprende i corsi annuali e biennali di avviamento professionale". Art. 6. - E' aggiunto il seguente comma: "L'anzianita' richiesta dal precedente comma e' ridotta di due anni per coloro i quali siano provvisti di laurea o di titoli equipollenti rilasciati da istituti di istituzione superiore". Art. 9. - Il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Al personale non di ruolo di cui al precedente gomma, al quale competono gli obblighi didattici e di orario previsti per il personale di ruolo, si applicano, quanto al trattamento giuridico ed economico, le norme del presente decreto nonche' quelle contenute negli articoli 1, 3, 4, 5 e 6 del regio decreto-legge 1 giugno 1946, n. 539, e successive modificazioni, e nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, fatta eccezione del divieto di cui all'art. 12 di questo ultimo decreto". Art. 10-bis (nuovo). - "I posti di istruttori pratici e di istruttrici pratiche nelle scuole e nei corsi di avviamento professionale messi a concorso con decreti Ministeriali 4 luglio 1947 sono da considerare posti di insegnanti tecnici pratici. I vincitori dei concorsi di cui al precedente comma conseguono la nomina ad insegnanti tecnici pratici in prova a norma della tabella A annessa alla presente legge, con provvedimenti aventi effetto da data non anteriore al 1° agosto 1950".
Testo vigente dal 9 gennaio 1953
