Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 2 aprile 1958 al 22 dicembre 2008. 127 parole tolte in 6 capoversi.
tolto: All'art. 1 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e' aggiunto il seguente comma: "Sono sottratte alle disposizioni della presente legge e regolate esclusivamente dal regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443, le attivita' di ricerca e coltivazione di idrocarburi ubicate nei territori delle province di Ferrara e Rovigo, limitatamente agli strati del quaternario situati a profondita' non superiore a 1200 metri, nonche' quelle previste dall'art. 28 della legge 10 febbraio 1953, n. 136".
tolto: La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
tolto: Data a Roma, addi' 8 marzo 1958
tolto: GRONCHI
tolto: ZOLI - GAVA - GONELLA
tolto: Visto, il Guardasigilli: GONELLA
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-03-08;231~artunico · fonte del testo