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[1]All'art. 1 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e' aggiunto il seguente comma: "Sono sottratte alle disposizioni della presente legge e regolate esclusivamente dal regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443, le attivita' di ricerca e coltivazione di idrocarburi ubicate nei territori delle province di Ferrara e Rovigo, limitatamente agli strati del quaternario situati a profondita' non superiore a 1200 metri, nonche' quelle previste dall'art. 28 della legge 10 febbraio 1953, n. 136".
[2]La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 8 marzo 1958
[4]GRONCHI
[5]ZOLI - GAVA - GONELLA
[6]Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Testo in vigore dal 2 aprile 1958 al 22 dicembre 2008
