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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Gran Consiglio del Fascismo ha espresso il suo parere;

[6]Il Senato e la Camera dei Fasci e della Corporazioni hanno approvato, a mezzo delle loro Commissioni legislative, ai sensi dell'art. 17 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

[7]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[8]Articolo unico.

[9]Al secondo comma dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, sulla facolta', del potere esecutivo di emanare norme giuridiche, e' sostituito il seguente:

[10]«Nei casi indicati nell'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, riguardante l'istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, il decreto Reale deve essere munito della clausola della presentazione alle Assemblee legislative per la conversione in legge ed essere, a pena di decadenza, presentato, agli effetti della conversione stessa, ad una delle due Assemblee legislative non oltre il termine di 60 giorni dopo la sua pubblicazione».

[11]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[12]Data a Roma, addi' 8 giugno 1939-XVII

[13]VITTORIO EMANUELE

[14]Mussolini - Solmi

[15]Visto, il Guardasigilli: Solmi

Testo in vigore dal 27 giugno 1939 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1939-06-08;860~art1 · fonte del testo