Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1912
Confronto con la versione in vigore dal 8 luglio 1912 al 9 maggio 2025. 120 parole tolte, 9 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: All'art. 14 della legge 20 giugno 1909, n. 364, e' sostituito l'articolo seguente:
tolto: «Nei luoghi nei quali si trovano monumenti o cose immobili soggette alle disposizioni della presente legge, nei casi di nuove costruzioni, ricostruzioni ed attuazione di piani regolatori, possono essere prescritte dall'autorita' governativa le distanze, le misure e le altre norme necessarie, affinche' le nuove opere non danneggino la prospettiva e la luce richiesta dai monumenti stessi».
tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
tolto: Data a Roma, addi' 23 giugno 1912.
tolto: VITTORIO EMANUELE.
tolto: Credaro.
tolto: Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1912-06-23;688~art3 · fonte del testo