La disposizione del primo comma dell'art. 8 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, per la parte riguardante il personale non di ruolo provvisto di pensione ordinaria diretta a carico dello Stato, non si applica nei confronti degli impiegati civili non di ruolo che siano provvisti di pensione diretta liquidata ai sensi degli articoli 5 e 6 del regio decreto 22 maggio 1924, n. 844. Per il personale di cui al comma precedente il termine di due mesi dalla entrata in vigore della legge 5 giugno 1951, n. 376, previsto dall'art. 1, ultimo comma, della legge stessa, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Testo vigente dal 3 agosto 1954
