Le domande degli interessati dovranno essere presentate agli Uffici regionali o provinciali del lavoro e della massima occupazione nel termini ne perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il personale inquadrato in applicazione dell'art. 2 della presente legge segue nell'ordine della relativa graduatoria di merito, il personale precedentemente inquadrato nella medesima qualifica.

Testo vigente dal 5 gennaio 1959

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urn:nir:stato:legge:1958-12-12;1110~art3 · fonte del testo