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In relazione ai nuovi oneri derivanti alla SEA dalla esecuzione delle opere di cui al precedente articolo, la durata del regime giuridico del sistema aeroportuale di Milano, stabilito dall'articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 194 e dalla relativa convenzione per la disciplina dei rapporti tra l'amministrazione dello Stato e la societa' per azioni Esercizi aeroportuali in ordine al sistema aeroportuale di Milano del 7 maggio 1962, decorrera' dal termine dei cinque anni previsto dall'articolo precedente. Con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze, sara' dato atto che le opere sopra menzionate sono state regolarmente eseguite e rispondono alle esigenze del traffico e sara' dichiarata operativa la predetta nuova decorrenza del regime giuridico del sistema aeroportuale di Milano. Qualora la SEA non esegua i previsti lavori nel termine di cinque anni, la disposizione di cui al primo comma non avra' effetto.
Testo in vigore dal 6 maggio 1968 al 22 dicembre 2008
