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[1]Nel ruolo organico degli avvocati dello Stato, di cui al decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155, modificato dalla legge 20 giugno 1955, n. 519, sono aumentati: due posti nella qualifica di sostituto avvocato dello Stato; quattro posti nella qualifica di vice avvocato dello Stato; quattordici posti nella qualifica di sostituto avvocato generale dello Stato; tre posti nella qualifica di vice avvocato generale dello Stato. I rispettivi ruoli restano cosi' fissati:

[2]Vice avvocati generali............................ n. 9 Sostituti avvocati generali....................... n. 67 Vice avvocati..................................... n. 68 Sostituti avvocati................................ n. 71

Testo in vigore dal 29 novembre 1962 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1962-11-14;1609~art1 · fonte del testo