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I due posti in aumento nella qualifica di sostituto avvocato e quelli di risulta che si renderanno disponibili a seguito delle promozioni alle qualifiche superiori potranno essere coperti per non oltre la meta' nello esercizio finanziario 1962-63 e per il residuo nell'esercizio finanziario successivo.

Testo in vigore dal 29 novembre 1962 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-11-14;1609~art2 · fonte del testo