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[1]Alla copertura dell'onere a carico dello Stato derivante dalla presente legge si fara' fronte con lo stanziamento del capitolo 32 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1952-53. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

[2]La presente legge munita del sigillo dello Stato-, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 22 dicembre 1952

[4]EINAUDI

[5]DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Testo in vigore dal 20 gennaio 1953 al 22 dicembre 2008

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