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L'attuazione della tabella organica, di cui all'art. 1, sara' fatta gradualmente, su richiesta della Corte dei conti, a seconda delle esigenze dei servizi e in proporzione saranno inscritte nel bilancio del Ministero del tesoro le somme occorrenti nei limiti fissati con l'articolo precedente.
Testo in vigore dal 17 luglio 1905 al 16 dicembre 2009
