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[1]La Corte dei conti, a sezioni unite, coordinera' il proprio regolamento, di cui all'art. 50 della leggo 14 agosto 1862, in rapporto alla istituzione della nuova sezione.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Racconigi, addi' 9 luglio 1905.

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]A. Fortis. Carcano.

[6]Visto, Il guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.

Testo in vigore dal 17 luglio 1905 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1905-07-09;361~art4 · fonte del testo