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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]La tabella A annessa alla legge 14 luglio 1907, n. 467, s'intendera' aumentata di un vice-ammiraglio e diminuita di un contrammiraglio quando al contrammiraglio specialista direzionale, direttore generale di artiglieria ed armamenti, presso l'Amministrazione centrale, per la sua anzianita' generale spetti la promozione al grado superiore. In tal caso il numero dei contrammiragli specialisti direzionali s'intendera' diminuito di uno.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 7 luglio 1910.
[9]VITTORIO EMANUELE.
[10]Leonardi-Cattolica - Tedesco.
[11]Visto, Il guardasigilli: Fani.
Testo in vigore dal 12 luglio 1910 al 16 dicembre 2009
