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Le disposizioni per le quali e' consentita la ammissione ai corsi di lingue e letterature straniere presso le universita' e gli istituti superiori di istruzione delle alunne licenziate dalle scuole civiche "Alessandro Manzoni" di Milano, "Regina Margherita" di Genova sono estese alle alunne dell'Istituto di cultura e di lingue "Marcelline" di Milano.

Testo in vigore dal 7 novembre 1951 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1951-10-09;1130~art1 · fonte del testo