Gli articoli 112 e 122 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti: Art. 112. - "Le operazioni di versamento e di pagamento effettuate a mezzo del servizio dei conti correnti sono soggette a tassa ad eccezione delle seguenti:

  • 1)le operazioni di postagiro;
  • 2)i versamenti rappresentanti la commutazione dei crediti dei correntisti verso le Amministrazioni statali e parastatali;
  • 3)i versamenti fatti dai correntisti sul proprio conto corrente;
  • 4)i prelevamenti disposti dai correntisti con assegni localizzati a proprio favore;
  • 5)le operazioni di versamento e di pagamento disposte dall'Amministrazione postale. L'Amministrazione ha facolta' di concedere agli enti pubblici, correntisti postali, di effettuare il pagamento delle tasse sui prelevamenti da essi disposti, in una o piu' soluzioni durante la gestione annuale del conto, con le modalita' stabilite dal regolamento". Art. 122. - "I crediti di conti correnti, sui quali non siano state eseguite operazioni, o per i quali non siano avvenuti altri atti interruttivi, si prescrivono a favore dell'Amministrazione:
  • a)nel termine di cinque anni, a decorrere dal 10 gennaio successivo all'anno in cui e' stata iscritta in conto corrente l'ultima operazione o annotato l'ultimo altro atto interruttivo, quando siano inferiori a lire 5000;
  • b)nel termine di dieci anni, per qualsiasi altro importo. La prescrizione non e' interrotta dall'accreditamento degli interessi e dall'addebitamento del prezzo dello elenco dei correntisti".

Testo vigente dal 26 gennaio 1960

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urn:nir:stato:legge:1959-12-30;1212~artunico · fonte del testo