L'ultimo comma dell'art. 113 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e' sostituito dal seguente: "I crediti inferiori a lire 5000 sono infruttiferi. Nella somma che rappresenta gli interessi non si computano le frazioni di lira".

Testo vigente dal 14 giugno 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-04-29;314~artunico · fonte del testo