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[1]L'art. 9 del R. decreto-legge 14 gennaio 1926-IV, n. 143, convertito nella legge 25 novembre 1926-V, n. 2150, e' sostituito dal seguente:
[2]«Il sottocapo di Stato Maggiore della Regia aeronautica e il sottocapo di Stato Maggiore agli armamenti aerei della Regia aeronautica coadiuvano il capo di Stato Maggiore nel disimpegno delle sue attribuzioni e adempiono gli speciali incarichi che vengono loro affidati dal capo di Stato Maggiore.
[3]«Il sottocapo di Stato Maggiore della Regia aeronautica sostituisce il capo di Stato Maggiore in caso di assenza o impedimento di questo.
[4]«I due sottocapi di Stato Maggiore debbono rivestire il grado di generale dell'Arma aeronautica e sono nominati con decreto Reale sentito il Consiglio dei Ministri».
Testo in vigore dal 1 dicembre 1942 al 9 ottobre 2010
