Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 ottobre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 23 giugno 1936 al 9 ottobre 2010. 159 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: L'indennizzo e' concesso alla vedova del militare, purche' risulti che non sia passata in cosa giudicata sentenza di separazione personale per colpa di lei, o di entrambi i coniugi.

tolto: Se con la vedova concorrono figli legittimi del militare, o, in caso di premorienza di tutti o parte di questi, i loro discendenti, l'indennizzo e' concesso alla vedova in ragione del 75, 60, 50 e 45 per cento del relativo ammontare, a seconda, rispettivamente, che i figli stessi esistano o siano rappresentati in numero di 1, 2, 3, 4 e piu', e la rimanente quota va ripartita fra i figli legittimi o i loro discendenti.

tolto: In mancanza della vedova, o se la medesima non abbia diritto all'indennizzo, questo e' concesso per intero ai figli legittimi o ai loro discendenti.

tolto: figli legittimi concorrono sulla quota loro complessivamente spettante per capi, i discendenti per stirpi.

tolto: Sotto il nome dei figli legittimi del militare si intendono anche i figli legittimati e gli adottivi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1929-01-10;59~art4 · fonte del testo