Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
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3 versioni dal 1929
Confronto con la versione in vigore dal 23 giugno 1936 al 9 ottobre 2010. 159 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: L'indennizzo e' concesso alla vedova del militare, purche' risulti che non sia passata in cosa giudicata sentenza di separazione personale per colpa di lei, o di entrambi i coniugi.
tolto: Se con la vedova concorrono figli legittimi del militare, o, in caso di premorienza di tutti o parte di questi, i loro discendenti, l'indennizzo e' concesso alla vedova in ragione del 75, 60, 50 e 45 per cento del relativo ammontare, a seconda, rispettivamente, che i figli stessi esistano o siano rappresentati in numero di 1, 2, 3, 4 e piu', e la rimanente quota va ripartita fra i figli legittimi o i loro discendenti.
tolto: In mancanza della vedova, o se la medesima non abbia diritto all'indennizzo, questo e' concesso per intero ai figli legittimi o ai loro discendenti.
tolto: figli legittimi concorrono sulla quota loro complessivamente spettante per capi, i discendenti per stirpi.
tolto: Sotto il nome dei figli legittimi del militare si intendono anche i figli legittimati e gli adottivi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1929-01-10;59~art4 · fonte del testo