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Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato congiuntamente hanno facolta' di fare ispezionare da propri funzionari tecnici qualsiasi fabbrica, stazione, linea, apparato o impianto elettrico, ai fini della vigilanza sull'osservanza delle norme di cui all'articolo 1.

Testo in vigore dal 8 marzo 1968 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1968-02-09;117~art3 · fonte del testo