Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 marzo 1968 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato congiuntamente hanno facolta' di fare ispezionare da propri funzionari tecnici qualsiasi fabbrica, stazione, linea, apparato o impianto elettrico, ai fini della vigilanza sull'osservanza delle norme di cui all'articolo 1.
Testo in vigore dal 8 marzo 1968 al 22 dicembre 2008
