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Gli obblighi posti dalla presente legge hanno effetto sei mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica previsto dal precedente articolo 1 per la costruzione e per l'importazione di nuovi tipi di materiali ed a decorrere dal termine che sara' stabilito nelle norme di cui al predetto articolo 1 per l'immissione in commercio dei tipi gia' in corso di produzione e per l'impiego di quelli acquistati.

Testo in vigore dal 8 marzo 1968 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-02-09;117~art4 · fonte del testo