Art. unico
[1]Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1328, e' ratificato con la seguente modificazione: Art. 2. - E' sostituito dal seguente: I proventi della Lotteria nazionale "Italia", al netto della tassa di bollo, delle spese di organizzazione ed esercizio e dell'ammontare complessivo dei premi, sono ripartiti a favore dei seguenti enti nella misura a fianco di ciascuno indicata:
[2]1° Croce Rossa italiana.............. 30 per cento 2° Ente "Il villaggio del fanciullo" di Gallipoli.. 20 per cento 3° Consorzio per la difesa della gondola di Venezia. 15 per cento 4° Ente "Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto................... 10 per cento 5° Confederazione delle Misericordie, con sede in Firenze. 10 per cento 6° Federazione "Pro infanzia mutilata"....... 15 per cento
Testo vigente dal 17 agosto 1950
