All'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 26 ottobre 1947, n. 1328, e' aggiunto il seguente comma: "Limitatamente alla manifestazione 1948, la quota del 90 per cento spettante all'Erario dello Stato, e' attribuita ai seguenti enti e nella misura a fianco di ciascuno indicata:

  • 1)Azienda di soggiorno di Merano........... L. 25.000.000 2) Ente "Fiera del vino" di Lecce............ L. 4.227.391 3) Ente "Villaggio del fanciullo" di Gallipoli (Lecce)................. L. 1.000.000".

Testo vigente dal 21 luglio 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-07-01;419~art1 · fonte del testo