Gli aiutanti di qualsiasi grado che, invece, non sono in possesso del titolo di studio prescritto per il gruppo B, dopo dieci anni dall'ingresso in carriera ed entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono fare istanza per ottenere l'assunzione nel ruolo dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie (gruppo B). Si applicano le disposizioni degli articoli 3, 4 e 5.

Testo vigente dal 9 gennaio 1950

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urn:nir:stato:legge:1949-12-24;983~art6 · fonte del testo