Per la copertura finanziaria dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge sara' versata allo Stato, in conto entrate, la terza parte delle somme costituenti il supero di cui all'art. 3 della legge 9 aprile 1953, n. 226 e successive modificazioni, dedotte le somme corrisposte a norma dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, e successive modificazioni.
Testo vigente dal 26 febbraio 1958
