Per la copertura finanziaria dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge sara' versata allo Stato, in conto entrate, la terza parte delle somme costituenti il supero di cui all'art. 3 della legge 9 aprile 1953, n. 226 e successive modificazioni, dedotte le somme corrisposte a norma dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, e successive modificazioni.

Testo vigente dal 26 febbraio 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-02-17;60~art8 · fonte del testo