L'art. 3 della legge 16 giugno 1939, n. 892, e' abrogato. ((COMMA ABROGATO DAL 30 LUGLIO 1959, N. 680)).
Testo vigente dal 13 settembre 1959
L'art. 3 della legge 16 giugno 1939, n. 892, e' abrogato. ((COMMA ABROGATO DAL 30 LUGLIO 1959, N. 680)).
Testo vigente dal 13 settembre 1959
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 26 febbraio 1958 al 13 settembre 1959. 76 parole tolte, 8 parole aggiunte.
L'art. 3 della legge 16 giugno 1939, n. 892, e' abrogato. tolto: I funzionari che, in applicazione della disposizione di legge indicata nel primo comma, occupano, alla data di entrata in vigore della presente legge, posti per i quali la pianta organica prevede una qualifica diversa da quella da essi rivestita, possono, finche' conservano la medesima qualifica e, in ogni caso, fino ad esaurimento, essere mantenuti in servizio negli uffici ai quali sono attualmente addetti, lasciandosi vacanti, negli stessi uffici, un ugual numero di posti di altre qualifiche aggiunto: COMMA ABROGATO DAL 30 LUGLIO 1959, N. 680.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-02-17;60~art7 · fonte del testo