Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 luglio 2002

Confronto con la versione in vigore dal 23 agosto 1956 al 1 luglio 2002. 126 parole tolte, 11 parole aggiunte.

tolto: Il comma terzo dell'art. 13 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, e' sostituito dal seguente: "La somma eventualmente residua e l'avanzo di cui al comma secondo dell'art. 12 sono ripartiti, per due terzi, in quote eguali fra tutti indistintamente i funzionari del distretto, compresi quelli che hanno gia' percepito la quota di lire 20.000. L'altro terzo e' tenuto a disposizione del Ministero di grazia e giustizia per sopperire a bisogni straordinari dei tribunali e delle preture, anche non facenti parte del distretto giudiziario da cui le somme provengono. Nel caso di sufficiente capienza il terzo tenuto a disposizione del Ministero puo' essere impiegato anche per sopperire ai bisogni straordinari degli uffici, giudiziari diversi dalle preture e dai tribunali, esclusi gli uffici di conciliazione."aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1953-04-09;226~art3 · fonte del testo