Articolo abrogato dal d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115.
Abrogato dal 1 luglio 2002
Articolo abrogato dal d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115.
Abrogato dal 1 luglio 2002
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1953
Confronto con la versione in vigore dal 23 agosto 1956 al 1 luglio 2002. 126 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Il comma terzo dell'art. 13 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, e' sostituito dal seguente: "La somma eventualmente residua e l'avanzo di cui al comma secondo dell'art. 12 sono ripartiti, per due terzi, in quote eguali fra tutti indistintamente i funzionari del distretto, compresi quelli che hanno gia' percepito la quota di lire 20.000. L'altro terzo e' tenuto a disposizione del Ministero di grazia e giustizia per sopperire a bisogni straordinari dei tribunali e delle preture, anche non facenti parte del distretto giudiziario da cui le somme provengono. Nel caso di sufficiente capienza il terzo tenuto a disposizione del Ministero puo' essere impiegato anche per sopperire ai bisogni straordinari degli uffici, giudiziari diversi dalle preture e dai tribunali, esclusi gli uffici di conciliazione."aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1953-04-09;226~art3 · fonte del testo