Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 15 luglio 1935 al 16 dicembre 2009. 239 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Senza pregiudizio dei diritti derivanti da sentenze passate in giudicato o da particolari convenzioni stipulate fra autori, eredi o legatari, da un lato, e originari o nuovi cessionari, dall'altro, prima dell'entrata in vigore della presente legge, gli autori e i loro eredi o legatari non potranno avvalersi della maggiore estensione del diritto esclusivo sancito dall'art. 70 del R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, se non nei limiti e sotto le condizioni delle disposizioni della presente legge, anche se le pubblicazioni, esecuzioni, riproduzioni e rappresentazioni abbiano avuto luogo anteriormente all'entrata in vigore della legge stessa. Tuttavia i cessionari indicati dall'art. 3 non avranno l'obbligo di pagare alcun corrispettivo per lo spaccio, la esecuzione o la rappresentazione dell'opera, che hanno avuto luogo sino al 31 gennaio 1931, qualora si tratti di opere che nei contratti originari abbiano fatto oggetto di cessione assoluta per un corrispettivo fisso gia' pagato. Per lo spaccio, riproduzione, esecuzione, rappresentazione dell'opera, che hanno avuto luogo dopo tale data, e' dovuto agli autori, loro eredi o legatari, un corrispettivo che, in difetto di accordo, sara' determinato nei modi indicati dagli articoli 3 e 4 della presente legge.

tolto: Qualora negli originari contratti di cessione il compenso fosse stato determinato a percentuale, lo stesso compenso e' dovuto per lo spaccio, esecuzione o rappresentazione dell'opera che abbiano avuto luogo durante tutto il periodo dell'eventuale maggiore estensione della durata del diritto di autore sino all'entrata in vigore della presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1935-06-13;1216~art6 · fonte del testo