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L'art. 66 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e' sostituito dal seguente: "Le costruzioni navali di cui al presente capo devono essere iniziate, a pena di decadenza dei benefici, entro quattro mesi dalla data di notifica del provvedimento di ammissione ai benefici stessi e devono entrare in esercizio entro 32 mesi dalla data di inizio dei lavori. Ove l'inizio della costruzione o l'entrata in esercizio non avvenga nei termini sopra indicati, il Ministro per la marina mercantile ha facolta' di prorogare i termini stessi qualora sia provato dagli interessati, con elementi e documenti certi, che il ritardo non e' ad essi imputabile".

Testo in vigore dal 22 maggio 1954 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-05-07;211~artunico · fonte del testo