Articolo abrogato.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
2 versioni dal 1949
Confronto con la versione in vigore dal 23 agosto 1949 al 16 dicembre 2010. 29 parole tolte.
tolto: Il termine di quindici giorni, previsto dal primo comma dell'art. 119 delle norme sull'assegno bancario, approvate con regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e elevato a giorni trenta.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1949-07-18;530~artunico · fonte del testo