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Il termine di quindici giorni, previsto dal primo comma dell'art. 119 delle norme sull'assegno bancario, approvate con regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e elevato a giorni trenta.

Testo in vigore dal 23 agosto 1949 al 16 dicembre 2010

urn:nir:stato:legge:1949-07-18;530~artunico · fonte del testo