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Il primo comma dell'art. 1 della legge 27 ottobre 1951, n. 1208, e' sostituito dal seguente: "E' costituito presso il Ministero del tesoro un fondo di rotazione a carattere permanente, per la concessione di anticipazioni agli Istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario di miglioramento nelle regioni e nei territori indicati, nell'art. 3 della legge 23 aprile 1949, n. 165, nei Comuni della provincia di Rieti, gia' compresi nell'ex circondario di Cittaducale, nonche' nei Comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, e al Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, per mutui concernenti opere da eseguire nelle regioni e nei territori anzidetti".
Testo in vigore dal 29 aprile 1952 al 22 dicembre 2008
