La nuova misura della retribuzione di cui all'articolo precedente verra' corrisposta con decorrenza dal 1 luglio 1948. Alla copertura della maggiore spesa di lire 348.000 derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio 1951-52 verra' provveduto mediante riduzione di un pari importo dello stanziamento del capitolo n. 452 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio suddetto. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 3 maggio 1952

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1952-04-05;400~art2 · fonte del testo