Alla copertura della maggiore spesa di lire 5.225.000 derivante dalla presente legge, a carico dell'esercizio 1951-52 sara' fatto fronte mediante una corrispondente riduzione degli stanziamenti inscritti nel capitolo 176 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il predetto esercizio. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 20 giugno 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-05-17;636~art3 · fonte del testo