Alla maggiore spesa di annue lire 180.000, derivante dalla presente legge, per gli esercizi finanziari 1949-50 e 1950-51, verra' provveduto mediante riduzione per l'importo di lire 360.000 dello stanziamento del capitolo n. 274 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1950-51. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni in bilancio.
Testo vigente dal 31 luglio 1951
