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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[6]Articolo unico.

[7]L'art. 19 della legge 18 giugno 1931, n. 987, contenente disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, e' sostituito dal seguente:

[8]«La contribuzione di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17, nonche' le eventuali spese per la esecuzione delle operazioni e per le varie iniziative di difesa saranno a carico dei proprietari di terreni, con diritto a rivalersi sugli affittuari, coloni od altri comunque interessati all'azienda, nella misura, nei casi e con le modalita' che saranno stabilite dal regolamento di cui all'art. 4, avuto riguardo all'indole del rapporto di conduzione dei terreni stessi».

[9]La presente legge entrera' in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiali delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[11]Data a Roma, addi' 22 dicembre 1932 - Anno XI

[12]VITTORIO EMANUELE

[13]Mussolini - Acerbo - De Bono - De Francisci - Jung - Ciano.

[14]Visto. il Guardasigilli: de francisci.

Testo in vigore dal 7 febbraio 1933 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1932-12-22;1933~art1 · fonte del testo