Art. unico
[1]L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e' sostituito dal seguente: "I requisiti della cittadinanza, della buona condotta e dell'assenza di precedenti penali sono accertati di ufficio dall'Amministrazione che deve emettere il provvedimento. L'Amministrazione non puo' richiedere al privato atti o certificati concernenti fatti o circostanze che risultino attestati in documenti gia' in possesso o che essa stessa sia tenuta a certificare. Sono validi a tutti gli effetti gli atti ed i documenti esibiti spontaneamente dai privati e riconosciuti regolari dall'Amministrazione".
[2]La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 15 giugno 1959
[4]GRONCHI
[5]SEGNI - GONELLA Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Testo vigente dal 3 luglio 1959
