Ai fini dell'accesso agli impieghi pubblici non puo' essere richiesto o comunque accertato il possesso del requisito della "buona condotta". Sono conseguentemente abrogati il n. 3) del primo comma dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed ogni altra disposizione incompatibile con quanto previsto dalla presente legge.

Testo vigente dal 31 ottobre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-10-29;732~artunico · fonte su Normattiva