Il secondo comma, dell'art. 64 del testo unico di cui al precedenti articoli e' sostituito dal seguente: "Relativamente agli enti di previdenza per i lavoratori ed alle societa' di mutuo soccorso che provvedono al pagamento a favore degli iscritti, di capitali superiori a lire 250.000, o di rendite annue superiori a lire 180.000, la vigilanza e' devoluta al Ministero del lavoro e della previdenza sociale".

Testo vigente dal 25 giugno 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-06-02;511~art3 · fonte del testo