La lettera e) dell'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvati con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e' costituita dalla seguente: "e) agli enti e societa' di mutuo soccorso che provvedono al pagamento a favore degli iscritti di capitali non superiori a lire 250.000 o di rendite annue non superiori a lire 180.000".

Testo vigente dal 25 giugno 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-06-02;511~art1 · fonte del testo