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Per il conferimento delle funzioni giurisdizionali agli uditori, continua ad applicarsi, fino al 31 dicembre 1953, l'art. 1 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 113, prorogato con la legge 5 marzo 1951, n. 190. Il termine di cui alla lettera b) dell'art. 1 del predetto decreto legislativo e' elevato a sei mesi.
Testo in vigore dal 8 maggio 1952 al 22 dicembre 2008
