[1]L'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 12 maggio 1949, n. 206, viene cosi' modificato

[2]"Le dichiarazioni di debito rilasciate da istituti ed enti di diritto pubblico ai quali sia affidata la gestione di forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale, ai sensi e per gli effetti di cui al successivo articolo 48, sono considerate come rilasciate da pubbliche Amministrazioni".

Testo vigente dal 20 dicembre 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-12-03;1509~artunico · fonte del testo